sab05192012

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CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato: cittadinanza negata a chi insulta qualcuno dandogli del razzista

Negata la cittadinanza italiana a uno straniero che aveva dato del razzista ad un gestore italiano di un bar

Prostituzione: Legittima la revoca del permesso di soggiorno

Consiglio di Stato Sentenza n.9071 del 16 dicembre 2010

Consiglio di Stato: rinnovo del permesso di soggiorno anche se ci sono condanne lievi

Secondo il consiglio di stato non può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno all’immigrato condannato tempo addietro  per vendita di merce contraffatta. Ad  un cittadino straniero, secondo i giudici, che  ha raggiunto una certa stabilità lavorativa ottenendo un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato che  ha un regolare contratto di affitto , dove vive con la moglie e un figlio”, non può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno perché in passato ha venduto merce con marchio contraffatto. Per i giudici ” i fatti  ormai sono lontani nel tempo e su tre imputazioni si annovera una condanna lieve e un’assoluzione”.

Consiglio Stato 9 giugno 2009 Diniego emersione lavoro irregolare in presenza segnalazione SIS

Consiglio di Stato Sentenza n. 3559 del 9 giugno 2009
L’appellante ritiene che il giudice di primo grado, nel respingere il ricorso sarebbe incorso nell’errore di considerare sufficiente, ai fini del diniego di emersione del lavoro irregolare, il mero riferimento (senza ulteriori indagini in ordine alle ragioni sottese alla segnalazione) al fatto in sè che il ricorrente risulterebbe segnalato nel Sistema d’Informazione Schengen, come soggetto non ammissibile in area Schengen. Nel caso di specie la questione giuridica da dirimere concerne il seguente quesito: se integra un valido motivo ostativo, ai fini della regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente di un cittadino extracomunitario, il fatto in sé che tale cittadino risulti segnalato nel Sistema d’Informazione di Schengen (SIS) ovvero se l’Autorità amministrativa nazionale sia comunque tenuta, prima dell’eventuale diniego, a svolgere una verifica circa le motivazioni sottese alla intervenuta segnalazione. Il Collegio è persuaso, anche sulla base della giurisprudenza della Sezione (cfr., tra le tante, decisioni nn.7377/05 e 1129/08), che al quesito debba darsi risposta positiva, nel senso di non ritenere imprescindibile una verifica preliminare, da parte dell’autorità investita della decisione sulla istanza di regolarizzazione, delle ragioni sottese alla intervenuta segnalazione. Infatti, l’art. 1 comma 8 lett. b)  del D.L. 9.9.2002, n. 195 ( convertito in legge dall’art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:…b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l’Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS,  della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen. Sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, pertanto, il legislatore nazionale ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una segnalazione nel SIS del soggetto extracomunitario interessato. Alla luce di ciò l’appello va rigettato.

Consiglio di stato, Sezione Sesta, Sentenza del 7 maggio legittima revoca di rinnovo pds

Consiglio di stato, Sezione Sesta, Sentenza del 7 maggio legittima revoca di rinnovo pds
Consiglio di stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 2834 del 7 maggio legittima revoca di rinnovo pds
Nel caso di specie un cittadino extraUE ha presentato ricorso in appello contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Forlì per la riforma della Sentenza con la quale il TAR dell’Emilia Romagna aveva confermato la revoca del permesso di soggiorno del ricorrente, adottata dal Questore.
Il lavoratore straniero era entrato in Italia con un permesso di soggiorno per nove mesi, indicati nel visto d’ingresso, e cioè per lavoro stagionale, nell’ambito dei flussi “2003”. Alla scadenza del permesso, anzicchè rientrare nel paese d’origine, il lavoratore ha, invece, richiesto direttamente il rinnovo di quest’ultimo, ottenendolo, sulla base di un errore della questura visto che sul permesso non compariva la consuetudinaria dicitura “non rinnovabile”.
La questura accortasi dell’errore ha provveduto alla revoca del permesso.
Nel caso all’esame del Collegio, è dunque, impugnata la revoca di un rinnovo di permesso di soggiorno di cui si è rilevata, dopo il rilascio, la non concedibilità, in quanto lo straniero appellate, era entrato in Italia con un visto per nove mesi e cioè per lavoro stagionale.
La svista omissiva o commissiva sul permesso di soggiorno presuppone pur sempre la sussistenza delle condizioni sostanziali previste dlla legge per il positivo esito del procedimento instaurato su istanza di parte.
Per ciò il Collegio respinge il ricorso in appello, confermando la sentenza impugnata.